Obiezione di coscienza: fin dove spingersi
Il Pensiero Scientifico Editore
L’obiezione di coscienza in medicina apre nuove questioni non ancora esplorate. Non esiste solo il diritto al rifiuto di fornire una pratica medica ma anche il diritto di non facilitare il paziente che intende fare qualcosa in contrasto con la coscienza del medico?
Questo la spinosa questione che viene dagli Stati Uniti: una riflessione in corso tra medici, infermieri ed operatori sanitari su cosa voglia dire veramente svolgere il lavoro secondo la propria coscienza. In alcuni stati della federazione la riflessione si è già trasformata in legge: è il diritto all’astensione. In Italia questo diritto di non-decidere che ha valore di decisione è stato di recente evocato e applicato in occasione del referendum sulla fecondazione medicalmente assistita.
L’ultimo numero del New England Journal of Medicine affronta il problema in un interessante editoriale. Cosa vuol dire “agire secondo coscienza” di fronte a richieste di aborto, eutanasia, suicidio assistito, riproduzione medicalmente assistita, ricerche su cellule staminali? Può voler dire oltre che rifiutarsi di praticare l’aborto, per esempio, anche rifiutarsi di prescrivere la pillola del giorno dopo, astenersi dal fornire tutte le informazioni ad un paziente che si pensa voglia fare una scelta in contrasto con la coscienza dell’operatore. Un pediatra, per esempio, si potrebbe rifiutare di dire al paziente che sono disponibili dei vaccini contro la varicella perché per produrli sono stati usati tessuti proveniente da feti abortiti.
“Le questioni di coscienza sono insidiose. Alcune interpretazioni personali finiscono per diventare leggi universali” avverte l’editoriale del NEJM. Gli operatori rivendicano il loro diritto di agire secondo coscienza ma questo potrebbe essere lesivo nei confronti dei pazienti. In Wisconsin un farmacista che personalmente riteneva la contraccezione una forma di aborto si è rifiutato di dare ad una donna la pillola anticoncezionale e anche di restituirle la ricetta in modo che potesse andare a comprare il farmaco da un’altra parte. In Wisconsin questo farmacista non è punibile per legge perché ha esericitato il suo diritto, pervisto dalla legge, di astenersi dalla partecipazione alla problematica del malato.
Questo è un esempio e potrebbe essere anche un’estremizzazione; tuttavia il problema della espressione delle libertà singole rimane, compatibilmente con il rispetto delle libertà altrui, come si diceva un tempo.
Fonte: Charo AR. The celestial fire of coscience. Refusing to deliver medical care. NEJM 2005;24:2471-3.