sabato 12 novembre 2005

dalla Costituzione della Repubblica Popolare di Cina:

Art. 36 - Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of religious belief. No state organ, public organization or individual may compel citizens to believe in, or not to believe in, any religion; nor may they discriminate against citizens who believe in, or do not believe in, any religion. The state protects normal religious activities. No one may make use of religion to engage in activities that disrupt public order, impair the health of citizens or interfere with the educational system of the state. Religious bodies and religious affairs are not subject to any foreign domination.

Art. 36 - I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della libertà di credo religioso. Nessun organo dello stato, pubblica organizzazione o individuo può obbligare i cittadini a credere in, oppure a non credere in, qualsiasi religione; né possono questi [soggetti] discriminare i cittadini che credono in, o non credono in qualsiasi religione. Lo stato protegge le normali attività religiose. Nessuno può fare uso della religione per entrare in attività che distruggono l'ordine pubblico, danneggiano la salute dei cittadini o interferiscono con il sistema educativo dello stato. Gli enti religiosi e gli affari religiosi non sono soggetti ad alcuna dominazione straniera.