giovedì 13 novembre 2003

medici e fatture

Il Sole – 24ore
Sabato 1 Novembre 2003 – pagina 19
Modifiche a due velocità
di Ernesto Longobardi


Il concordato preventivo, dopo il passaggio al Senato, ha subito con il maxi emendamento alcuni miglioramenti, ma nel nuovo testo si registrano anche modifiche decisamente peggiorative e poco comprensibili.
Abolizione degli scontrini. Il nuovo testo modifica due punti: la sospensione dell’obbligo di emissione viene limitata a scontrini e ricevute e non comprende le fatture emesse nei confronti di “privati” non soggetti IVA; viene inoltre mantenuto l’obbligo di emissione nel caso di richiesta da parte del cliente. Mentre su questo secondo aspetto non si può che concordare, la prima modifica desta notevoli perplessità, in quanto crea una frattura ingiustificabile nella platea dei soggetti a contatto coi consumatori finali, cui si rivolge essenzialmente il concordato. D’altra parte, l’eliminazione dell’obbligo di fatturare consentiva di affrontare finalmente, anche se limitatamente ai concordatari, alcuni gravi inconvenienti dell’attuale normativa. Pensiamo a quelli che da tempo si riscontrano in alcuni settori delle professioni e dei servizi particolarmente sensibili, dove l’obbligo di identificazione nominativa del destinatario della prestazione urta contro i diritti alla riservatezza garantiti dal nostro ordinamento: è il caso, ma non solo, di talune prestazioni mediche, dove, tra l’altro, la necessità di subordinare la prestazione della cura alla disponibilità del paziente ad essere identificato urta contro fondamentali principi di deontologia professionale. Ma pensiamo anche a tutte le prestazioni, non rare nel mondo delle arti e delle professioni, rivolte simultaneamente a gruppi di soggetti, che è impossibile nei fatti identificare singolarmente.
Adeguamento per il 2004. Il testo del Dl limitava all’1 per cento la possibilità di adeguamento dei ricavi in dichiarazione per l’anno di imposta 2004. Il testo approvato dal Senato porta tale limite al 5 per cento. Se un certo incremento, rispetto all’1 per cento, poteva essere ragionevole, l’innalzamento di ben quattro punti urta con la filosofia del nuovo istituto, che è quella di spingere all’emersione i ricavi effettivi che finora sono sfuggiti al fisco, e frena la spinta alla registrazione regolare in corso d’anno, con effetti negativi sul gettito atteso dal concordato per il 2004.
L’IVA al consumo. Il nuovo testo cancella l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione le operazioni effettuate nei confronti di soggetti Iva rispetto a quelle verso consumatori finali. Si trattava di una piccola norma di grande importanza: senza un significativo costo di adempimento per il contribuente, avrebbe messo a disposizione dell’amministrazione e dei responsabili della politica tributaria un patrimonio informativo prezioso sia per il monitoraggio delle politiche di contrasto dell’evasione sia per il disegno delle politiche dell’Iva.
Chiusura dell’esercizio. Rispetto al DL, l’emendamento ha introdotto una diversa forma di inasprimento sanzionatorio per la mancata emissione di scontrini e ricevute da parte dei soggetti che non aderiranno al concordato. In luogo dell’inasprimento delle norme sulla chiusura dell’esercizio, viene ora previsto l’aumento della sanzione pecuniaria dal cento al centocinquanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. Si possono nutrire molti dubbi sulla maggiore efficacia deterrente della nuova disposizione rispetto a quella prevista dal Dl.