Ecco il testo contenuto nel Dpr 30 marzo 1957, numero 361 e successive modifiche
Titolo VII, relativo alle elezioni alla Camera e al Senato
Articolo 98
«Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000».
Nella legge del 25.5.1970 numero 352 si estendono ai referendum le norme del 1957.
Questo il testo del Titolo V della legge, le Disposizioni finali:
«Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano con riferimento alle disposizioni della presente legge. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titolo I, II e III della presente legge. Le sanzioni previste dall’articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell’articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all’oggetto del referendum».
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AUGUSTO Barbera, professore di diritto costituzionale all’Università di Bologna ed ex parlamentare con il Pci-Pds
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