giovedì 19 febbraio 2004

Speciale
Concordato preventivo

documento ricevuto da Tonino Scrimenti e Pino Di Maula

Di cosa si tratta
E’ la rivoluzione del Fisco. Consente a imprese, commercianti, artigiani, professionisti e artisti, di accordarsi con lo Stato per fissare in anticipo le tasse da pagare, in modo da poter pianificare con tranquillità la propria attività e sfuggire all’incubo dell’accertamento fiscale inatteso.
Il concordato riguarda l’anno 2003 (cioè le tasse che paghiamo a giugno con la dichiarazione Unico 2004) e il 2004. Per qQuesti primi due anni il concordato viene applicato con una procedura che è eguale per tutti. Per gli anni successivi sarà invece ritagliato su misura per ciascun contribuente (cioè ciascuno potrà accordarsi con il fisco in relazione alla situazione specifica della propria attività).

Come funziona
Si tratta di un particolare patto con il Fisco:
è le imprese e i professionisti si impegnano a dichiarare per il 2003 e per il 2004 almeno un certo livello di introiti e di reddito: questo livello minimo da dichiarare è determinato aumentando di una percentuale i valori del 2001
In cambio si ottiene:
di essere tassati con un’aliquota minore;
di non essere obbligati a pagare i contributi previdenziali sul reddito al di sopra del minimo;
di essere sicuri che gli uffici fiscali non potranno accertare un maggior reddito, salvo che in casi molto particolari;
di non essere più obbligati ad emettere scontrini e ricevute fiscali.

A chi si rivolge
Al mondo dei professionisti e delle piccole imprese. In particolar modo a coloro che emettono scontrino o ricevuta fiscale. A loro si offre l’opportunità di operare con trasparenza e in piena legalità. Per questo, il concordato preventivo richiede l’impegno ad aumentare gli introiti dichiarati al Fisco di una certa percentuale rispetto al 2001.

Chi può aderire
Imprese, società, artisti e professionisti che nel 2001 avevano dichiarato ricavi o compensi al di sotto dei limiti di applicazione degli studi di settore (10 miliardi di vecchie lire). L’adesione può provenire anche da chi nel 2001 non ha applicato gli studi di settore o i parametri. Non ha importanza, inoltre, la forma giuridica con cui viene esercitata la propria attività: può essere una ditta individuale, un’impresa familiare, una società di capitali, una società di persone o uno studio associato.

Chi è escluso
Non possono aderire al concordato preventivo:
coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000;
coloro che nel 2001 oppure nel 2003 sono stati tassati con particolari regimi forfetari (a esempio, i cosiddetti contribuenti “minimi”, oppure le associazioni sportive dilettantistiche tassate con il particolare regime introdotto dal 1991);
coloro che hanno cambiato settore di attività rispetto al 2001 (a meno che la nuova attività sia assimilabile a quella del 2001 in quanto classificabile all’interno di uno stesso studio di settore).

Le scadenze
Le imprese e i professionisti che decidono di aderire al concordato preventivo devono comunicarlo agli uffici finanziari entro il 16 marzo 2004. Dal momento dell’adesione non si è più obbligati ad emettere scontrini o ricevute.

A chi rivolgersi
Basta presentare, in via telematica, una comunicazione di adesione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Quali impegni comporta
Bisogna raggiungere una soglia minima, sia per quanto riguarda i ricavi delle imprese (ovvero i compensi dei professionisti), sia per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività. L’adeguamento alla soglia minima per il 2003 si può effettuare anche direttamente nella dichiarazione dei redditi (Unico 2004); per il 2004 l’adeguamento deve avvenire durante l’anno, ma un aggiustamento (fino al 10% dei ricavi registrati) si può effettuare in dichiarazione, pagando una piccola penale.
Una volta raggiunto il minimo, tuttavia, resta l’obbligo di portare in contabilità (e conseguentemente dichiarare) gli ulteriori ricavi o compensi.
Chi aderisce al concordato preventivo fiscale deve impegnarsi a rispettare le condizioni poste per entrambi gli anni coperti dal concordato, cioè sia per il 2003 sia per il 2004.
Tuttavia, se per eventi particolari il contribuente che ha aderito al concordato si trovasse nel 2004 nell’impossibilità di mantenere l’impegno, lo può comunicare agli uffici finanziari. Questi daranno all’interessato la possibilità di giustificare lo scostamento rispetto alle previsioni: se le giustificazioni saranno valide il contribuente potrà uscire dal concordato.

Un rapporto più civile con il Fisco
Ecco i vantaggi

Il concordato consente uno svolgimento dell’attività economica all’insegna della certezza dei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Chi aderisce fruisce di una tassazione agevolata sulla cosiddetta quota di extrareddito. E’ al riparo, entro una certa soglia, da qualunque tipo di accertamento e, inoltre, è sicuro di non poter essere accertato con metodi presuntivi, anche al di sopra di questa soglia. Per i contribuenti che emettono scontrino o ricevuta fiscale vi è poi un vantaggio in più: l’esonero dall’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta, salvo che non vi sia richiesta del cliente.

Extrareddito
E’ la parte del reddito del 2003 e del 2004 che viene assoggettata a tassazione agevolata. Comprende sia l’incremento richiesto per raggiungere il minimo, rispetto al reddito 2001, sia la porzione di reddito eventualmente dichiarato al di sopra del minimo.

Le aliquote agevolate
L’Extrareddito è tassato separatamente e in modo agevolato, applicando anticipatamente le cosiddette “aliquote obiettivo”, cioè le aliquote più basse previste per la fase a regime della riforma fiscale. Per le persone fisiche e i soci di società di persone, quindi, in luogo delle aliquote progressive si applica, sia al 2003 sia al 2004, la percentuale fissa del 23 o del 33 per cento, a seconda che nel corso del 2001 il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia stato rispettivamente al di sotto o al di sopra dei 100mila euro. L’aliquota del 23 per cento si applica anche agli incrementi di reddito che eccedono la soglia di € 100mila, sempreché il contribuente abbia all’epoca dichiarato per il 2001 un reddito inferiore a tale soglia. Per i soggetti Irpeg (dal 2004 soggetti all’Ires) si applica in entrambi gli anni l’aliquota del 33 per cento.

E sul piano contributivo? ?E’ previsto l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali. Questo, tuttavia, non riguarda l’intera quota di extrareddito, ma quella parte di reddito che eccede il minimo concordato. Chi vuole ha comunque facoltà di versare per intero i contributi dovuti.

Legalità fa rima con pari dignità
Cosa non è più consentito al Fisco

Per gli anni del concordato sono preclusi al Fisco gli accertamenti fondati su presunzioni, piuttosto che su prove certe e dirette. Sono quindi vietati gli accertamenti basati:
-         sugli studi di settore o sui parametri
-         sulla ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico
-         su prove indirette desunte dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività (ubicazione e dimensione dei locali, numero dei dipendenti, eccetera)
-         sul metodo di calcolo induttivo quando vengono riscontrate gravi irregolarità formali che rendono inattendibile la contabilità.
Il Fisco potrà emettere accertamenti solo se viene in possesso di prove sicure del mancato adempimento, come quando il contribuente evita di registrare delle fatture regolarmente emesse. Ma anche in questo caso, se l’ammontare del reddito occultato è inferiore al 50 per cento rispetto al reddito d’impresa dichiarato, il Fisco non potrà emettere l’accertamento.
Senza obbligo di scontrino
Dalla data di adesione al concordato scatta l'esonero dall'obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Scontrino o ricevuta dovranno essere emessi soltanto se il cliente lo richiede esplicitamente. L’esonero permane fino alla fine del periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, ma sarà presumibilmente rinnovato per coloro che, negli anni successivi, aderiranno al nuovo concordato preventivo individuale.

E se non si aderisce?
La legge conferma tutti gli obblighi relativi a scontrino e ricevuta fiscale e introduce sanzioni più gravi, in caso di violazione. Dopo tre infrazioni scatta la chiusura dell’esercizio per un periodo che può andare da 15 giorni a due mesi. A tal fine fa fede la semplice constatazione della violazione, senza che sia necessaria la definitività dell’addebito.
Si contano tutte le infrazioni avvenute nel giro di cinque anni a partire dal 3 ottobre 2003. La sanzione non scatta se gli ammontari sottratti al Fisco sono complessivamente al di sotto di 50 euro. E’ lo stesso meccanismo della patente a punti che ha avuto riscontri molto favorevoli tra gli automobilisti.

(il documento si conclude poi con un esempio, disposto su una tabella in formato word che non posso inserire in questo blog che accetta, al momento, solo testo. Ndr)