Repubblica on line 29.4.05
Incostituzionali gli addebiti contro l'esponente islamico Adel Smith
Era accusato di offese contro la Chiesa, il cardinal Biffi e il Papa
Consulta, parità tra le religioni
Pene uguali per chi offende
La legge dovrà essere equiparata a quanto stabilito per altre confessioni
ROMA - Chi offende il cattolicesimo va punito con una pena non superiore a quella prevista per le altre religioni. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 403 del codice penale nella parte in cui stabilisce un trattamento sanzionatorio più severo per le offese alla religione cattolica rispetto alla diminuzione della pena disposta dall'articolo 406 per le offese contro altri culti "ammessi" nello Stato italiano.
I giudici costituzionali erano stati chiamati in causa dal tribunale di Verona che avevano sospeso, in attesa del pronunciamento della Corte, un procedimento a carico di Adel Smith. Il presidente dell'Unione musulmani d'Italia era accusato di aver gravemente offeso, nel corso di una trasmissione televisiva, la Chiesa, il cardinale Giacomo Biffi e Papa Giovanni Paolo II.
Con la sentenza di illegittimità depositata oggi in cancelleria (n.168, scritta dal vicepresidente Guido Neppi Modona), la Corte ha così cancellato una "inammissibile discriminazione" sanzionatoria tra religione cattolica e le altre confessioni religiose. L'incostituzionalità è limitata alla norma del codice penale (art.403, primo e secondo comma) che per le offese al cattolicesimo prevede la pena della reclusione fino a due anni se avviene mediante vilipendio di chi la professa, e da un anno a tre anni se la vittima è un ministro del culto. D'ora innanzi la pena dovrà essere diminuita, così come stabilito dal codice per le altre religioni.
Secondo la Corte "le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che stanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose", sono "riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall'art.3 della Costituzione, dall'altro dal principio di laicità o non-confessionalità dello Stato che implica, tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 della Costituzione. Ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge".
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