martedì 24 maggio 2005

mogli, mariti, e Cassazione

Il Mattino 23.5.05
Quando la moglie è trascurata


Il principe di Salina, protagonista del celebre romanzo «Il Gattopardo», nel corso di una conversazione con amici, confessa, pur avendo avuto numerosi figli, di non avere mai visto l’ombelico della moglie. La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, espressamente riconosce anche alle donne il diritto alla sessualità. Con la decisione n. 6276 del 2005, i giudici di legittimità hanno, infatti, affermato che il rifiuto, protrattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti affettivi e sessuali con la moglie, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner. Tale oggettiva situazione, provocando nella donna un senso di frustrazione e disagio nonché irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psico-fisico, legittima la pronuncia di separazione con addebito al marito. La decisione n. 9801 del 2005 determina ancora, in maniera più puntuale, il contenuto di tale diritto. Essa riconosce la responsabilità civile di un marito, il quale, prima del matrimonio, aveva omesso di informare la moglie delle proprie disfunzioni sessuali, che impedivano l’assolvimento dell’obbligo coniugale. Tale condotta, secondo la Cassazione, comportando la lesione del diritto fondamentale del coniuge a realizzarsi pienamente nella famiglia, nella società ed, eventualmente, come genitore, integra un illecito fonte di danni. La sessualità della donna - si legge nella motivazione - rappresentando uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, configura una posizione soggettiva tutelata dalla Costituzione, da inquadrare tra i diritti inviolabili che l’articolo 2 impone di garantire. Il diritto reciproco di ciascun coniuge ai rapporti sessuali, anche nella sua proiezione verso la procreazione, costituisce, quindi, una dimensione fondamentale della persona e una delle finalità del matrimonio. Pertanto, il comportamento del marito, che ometta di informare la moglie delle proprie disfunzioni sessuali, concretizza una violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà-dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli artt. 2,3, 29 e 30 della Costituzione.